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26.03.14  Dopo 15 mesi di trattative e' stato  firmato il rinnovo del contratto nazionale del settore 'legno lapidei' dalle organizzazioni dell'artigianato e delle Pmi con i sindacati Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil. L'accordo coinvolge circa 50mila imprese con oltre 100mila addetti.  L'incremento economico medio e' di 75 euro per il settore legno e di 79 euro per il settore lapideo, oltre alla una tantum di 160 euro. 

IL COMUNICATO STAMPA

CCNL LEGNO E LAPIDEI ARTIGIANATO, RIDOTTO IL RICORSO AI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

 

Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil esprimono soddisfazione per la conclusione del Ccnl legno e lapidei artigiani, che sarà sottoposto alla consultazione dei lavoratori. Soddisfatti perché, nonostante sia intervenuto l'ennesimo decreto che aumenta la precarietà del lavoro, la percentuale massima di contratti a tempo determinato che le aziende da 19 a 249 dipendenti potranno utilizzare è pari al 25%, mentre nel precedente contratto era al 50%. Il Ccnl non ha riconosciuto il nuovo decreto, che peraltro è al vaglio del Parlamento e dovrà  essere eventualmente convertito in legge entro 60 giorni. La formazione anche per gli apprendisti resta un elemento importante: nonostante il nuovo decreto abbia cancellato il piano formativo individuale, il Ccnl lo ha riconfermato anche se non in modo vincolante, così come ha definito che per gli apprendisti part-time le ore di formazione devono essere effettuate per intero e quindi non riproporzionate.  L'incremento salariale corrisponde al 5,8%, ed è stato inoltre aumentato il periodo di comporto di 12 mesi per i lavoratori affetti da gravi patologie.

 

 

IL TESTO DEL VOLANTINO 

Le Segreterie Nazionali Feneal-Uil, Filca-Cisl-Fillea-Cgil esprimono un giudizio positivo sull’intesa raggiunta il 25 marzo 2014 poiché, nonostante la crisi che ha colpito pesantemente il settore (persi 70.000 posti di lavoro e chiuse oltre 10.000 imprese) e della quale abbiamo dovuto tener conto, sono stati previsti aumenti salariali pari all’5,8%. Tredici mesi di trattative durante i  quali ci eravamo posti l’obiettivo di non arretrare sui diritti e di implementare la contrattazione di secondo livello. Così è stato.   


Gli arretrati saranno erogati sotto forma di una tantum  in due rate:  € 80 a ottobre 2014, € 80 a settembre 2015. In caso di dimissioni o licenziamento i lavoratori percepiranno l’intero importo o frazione di esso con l’ultima busta paga.

Sfera di applicazione: è stato inserito sia nel legno che lapidei, il servizi di onoranze funebri connessi alla produzione (di sarcofagi o lapidi).

Responsabilità sociale d’impresa: oltre d affermare alcuni principi  di carattere generale, e' stata prevista la costituzione di una commissione che entro sei mesi dovrà definire le linee guida dei requisiti per l’attuazione dei principali elementi di responsabilità sociale.

Tutela della dignità e rispetto della persona:  sono state migliorate le definizioni di  mobbing e molestie sessuali. E’ stata prevista la costituzione di una commissione paritetica che avrà il compito di elaborare i codici di condotta.

Malattia: La normativa sulla malattia e' stata adeguata alle novità intervenute in caso di trasmissione telematica, ecc..  E' stato inserito il prolungamento del periodo di comporto  non retribuito, pari a 12 mesi in caso di patologie oncologiche e altre gravi infermità'.

Contratti a tempo determinato (C/T): il contratto a termine ha durata massima di 36 mesi per lo svolgimento di qualsiasi mansione. E’ stata modificata e migliorata la norma precedente relativa ai limiti numerici.  Le aziende da 0 a 5 potranno assumere 2 C/T; quelle da  6 a 18  1 C/T ogni 2 dipendenti (prima da 6 a 249 dip. ), da 19 dipendenti in su si applicherà il 25%. Sono poi stati regolati gli intervalli temporali tra un contratto a termine e l'altro e le nuove aperture, che non avranno limiti numerici per i primi 15 mesi. Ai fini del computo dei 36 mesi per la trasformazione a tempo indeterminato, verranno calcolati anche i periodi effettuati in somministrazione. E’ stato previsto inoltre il diritto di precedenza su eventuali assunzioni a tempo indeterminato. Sono poi stati regolati gli intervalli temporali tra un contratto e l’altro e demandato alla contrattazione di secondo livello l’individuazione delle ipotesi di assenza degli stessi. 

Apprendistato: Il periodo di prova pari a due mesi previsto per gli apprendisti del legno, e' stato esteso anche ai lapidei. La durata minima del contratto e' stata definita in sei mesi, quella massima 5 anni. Tali durate sono ridotte di sei mesi se l'apprendista e' in possesso di titolo di studio o attestato professionale attinente la mansione che dovrà svolgere. Per le P.M.I. E' stato precisato che le durate dell'apprendistato superiori a 3 anni, vengono ridotte di 24 mesi. In merito all'apprendistato a part time e' stato precisato che le ore di formazione devono essere effettuate per intero e quindi Non verranno riproporzionate.  Per l'apprendistato in cicli stagionali, e' stata prevista una durata minima di 14 settimane e massima di sei mesi nell’arco di 12  mesi , per un massimo di 5 anni. Gli stagionali hanno il diritto di precedenza. Questa norma diventerà esigibile solo a fronte di accordi nel secondo livello che avrà il compito di definire i settori o i territori. La retribuzione in percentuale è rimasta invariata nonostante i tentativi delle associazione artigiane che avrebbero voluto ridurle. 

Ferie:  e' stato precisato che se il lavoratore non rientra entro 3 giorni dal termine del periodo delle ferie sarà considerato dimissionario salvo i casi di comprovato e giustificato impedimento. 

Quota Contratto: è stata prevista la quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale che prevede a carico dei lavoratori non iscritti, una trattenuta pari a 25 euro sulla retribuzione di giugno 2014, salvo espressa rinuncia del lavoratore.

 

LA PARTE SALARIALE

 

 

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