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STATUTO FILLEA
TITOLO I  - PRINCIPI COSTITUTIVI

Art. 1 - Definizione

La Federazione italiana dei lavoratori del legno, dell'edilizia, delle industrie affini ed estrattive (Fillea) é un'organizzazione sindacale di natura programmatica, unitaria e democratica, plurietnica, di donne e di uomini, che promuove la libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o eterodiretti e di quelli disoccupati appartenenti ai  seguenti settori e comparti produttivi: edilizia e affini, legno e arredamento; materiali da costruzione: cemento, calce e gesso, laterizi, manufatti in cemento; lapidei ed astrattivi.
Possono aderire alla Fillea tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti: operai, impiegati, intermedi, tecnici, quadri.
L'adesione alla Fillea è volon¬taria.  Essa comporta piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, naziona¬lità, lingua, fedi religiose, di orientamento sessuale, culture e formazioni politi¬che, diversità professionali, sociali e di interessi, nonchè l'accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, econo¬miche, sociali e politiche, della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica.
La Fillea aderisce alla Cgil.
La Fillea fa parte della Federazione europea dei lavoratori edili e del legno (FETBB), che a sua volta aderisce alla Confederazione europea dei sindacati (CES).
La Fillea inoltre fa parte della Federazione internazionale dei lavoratori dell'edilizia e del legno (IBW).
La Fillea ha sede a Roma.

Art. 2 - Principi fondamentali

La Fillea   basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione
Considera la pace fra i popoli bene supremo dell'umanità.
La Fillea ispira la sua azione alla conquista di rapporti internazionali in cui tutti i popoli vivono insieme nella sicurezza e in pace, liberi di scegliere i propri destini e di determinare le proprie forme di governo, di trarre vantaggio dalle proprie risorse, nel quadro di scambi giusti e rivolti al progresso e allo sviluppo equilibrato tra le diverse aree del mondo, a partire da un rapporto equilibrato fra i paesi industrializzati e quelli del sud del mondo, ad un nuovo ordine economico, ecologico, culturale e in materia di diritti umani.
La Fillea indirizza la sua azione al perseguimento di una crescita ecologicamente sostenibile, che consideri l'ambiente e il rispetto del territorio un valore e una opportunità, e di uno sviluppo fondato su una politica industriale mirata alla qualificazione delle imprese , alla trasparenza e alla lotta alla criminalità.
La Fillea considera la solidarietà attiva tra i lavoratori di tutti i paesi e le loro organizzazioni sindacali rappresentative, un fattore decisivo per la pace , per l'affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e della democrazia politica, economica e sociale , per l'indipendenza nazionale e la piena tutela dell'identità culturale ed etnica di ogni popolo.
La Fillea é altresì impegnata nella costruzione dell'Unione Europea quale soggetto federale con una forte coesione sociale e opera per rafforzare l'unità del movimento sindacale europeo.
La Fillea afferma il valore della solida¬rietà  in una società in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale, il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte le persone, rimuo¬vendo gli ostacoli politici, sociali ed economici che impediscono agli uomini ed alle donne, nativi/e ed immigrati/e, di decidere - su basi di parità e di pari opportunità, riconoscendo le differenze - della propria vita e del proprio lavoro.  Promuove nella società, anche attraverso la contrattazione, una politica di pari opportunità fra donne e uomini e uniforma il suo ordinamento interno al principio della non discriminazione fra i sessi.
La Fillea tutela, nelle forme e con le procedure più adeguate, il diritto di tutti i lavoratori  a rapporti corretti ed imparziali, specie in riferimento alla eventua¬lità di molestie e ricatti sessuali. 
La Fillea è un'organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti. 
La autonomia della Fillea, anch'essa valore primario, trova il suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna.
  La Fillea considera decisivo, per la crescita di qual¬siasi società democratica, il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Ciò comporta il rifiuto, in via di principio, di qualsiasi monopolio dell'azione sindacale, nonchè la verifica del mandato di rappresentanza conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori; pertanto, considera ne¬¬ces¬sario agire perché da tutte le componenti dell'asso¬cia¬zioni¬smo sindacale nel nostro Paese sia condivi¬so il prin¬cipio della costante verifica, democratica e trasparen¬te, con mez¬zi adeguati, del consen¬so dell'insieme dei lavoratori su cui si esercitano gli effetti della sua azione, in un sistema giuridico-isti¬tuzionale basato sulla efficacia generale degli accordi sindacali.
La Fillea considera l'unità dei lavoratori e la democrazia sindacale - e, in questo quadro, l'unità delle Confederazioni -  valori e obiettivi strategi¬ci, fat¬to¬ri determinanti di rafforzamento del potere con¬trattuale del sindacato e condizione per la tutela e promozione dei diritti, alla realizzazione degli obiettivi di eguaglianza e solidarietà sociale, alla difesa dell'autonomia progettuale e programmatica del sindacato. 

Art.3 -  Iscrizione alla Fillea

L'iscrizione alla Fillea avviene mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio. A tutela dell'organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista).
Questi casi rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto associativo con la Fillea.
L'iscri¬zione alla Fillea e' attestata dalla tessera e dalla regola¬rità del versamento dei contributi sindacali; è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o.



Art. 4 - Diritti delle iscritte e degli iscritti      

Le iscritte e gli iscritti alla   Fillea  hanno pari diritti.
Diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi.
Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica nonché, ferme re¬stando la piena autonomia e le specifiche competenze deci¬sionali degli organi dirigenti, di esprimere - anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali dell'organizzazione -  posizioni collettive di mino¬ranza, di maggioranza, alle quali possa riferirsi  la formazione dei gruppi diri¬genti. 
Ogni iscritto ed ogni iscritta alla Fillea ha diritto a concorrere alla formazione della piatta¬forma ed alla conclusione di ogni vertenza sindacale, che lo/la riguardi.
Le iscritte e gli iscritti alla Fillea hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collet¬tiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e mora¬li, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi orga¬niz¬zati dalle strutture della Cgil.
La Fillea deve adottare tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte e degli iscritti, anche attraverso  la   tempestiva ed esauriente infor¬ma¬¬¬¬zio¬ne sull'atti¬vità del sindacato ai vari livelli e nei di¬versi campi di ini¬ziativa, e la formazione sindacale.
 Per le finalità sopra indicate la Fillea può svolgere attività di informazione ed editoriali attraverso periodici, giornali, riviste, di carattere  politico-sindacale, a livello nazionale e territoriale.
Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta , di ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze della Commissione di garanzia competente e ad avere ga¬¬ran¬tita la possibilità di far valere le proprie ragioni.
Hanno diritto inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno della organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l'attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria.
Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero.
La Fillea tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte ed agli iscritti appartenenti a tali minoranze.  

Art. 5 -  Doveri delle iscritte e degli iscritti

Le iscritte e gli iscritti alla Fillea  partecipano alle attività dell'organizzazione, contribuiscono al suo finanzia¬mento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli  organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.
Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti degli altri iscritti/iscritte rispettando i valori e le finalità fis¬sati nel presente Statuto . 
Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svol¬ge¬re i loro compiti con piena coscienza delle responsa¬bi¬lità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e degli iscritti/iscritte rappre¬senta¬ti, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi diri¬genti, il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine della  Fillea e della Cgil, in particolare nei casi di trattative che si debbono svolgere per l'intera Fillea e Cgil su una unica piattaforma, quella definita dal mandato.

Art.6 - Democrazia sindacale.

I cardini su cui poggia la vita democratica della  Fillea sono:
a) la garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di ogni iscritto/iscritta,  in uguaglianza di diritti con gli altri iscritti/iscritte, alla formazione delle deliberazioni del proprio sinda¬cato di categoria e delle istanze confederali, o alle decisioni specifiche che li riguardano; 
b) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni della organizzazione ai vari livelli -ivi compreso, quando necessario, lo strumento della consultazione degli iscritti - e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali, per la definizione e l'approvazione delle piattaforme rivendicative e degli accordi  da parte dei lavoratori;
c) la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie degli iscritti/iscritte e degli organismi di tutte le strutture, prevedendo la possibilità di convoca¬zioni straordinarie su richiesta di un decimo degli iscritti/iscritte o di un quarto dei componenti gli organismi stessi;
d) il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione ed in occasione del Congresso;
e) l'unicità dell'organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti; 
f) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli inte¬ressi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavora¬tori o, più in generale, con la necessità di rappresentanza dell'insieme degli interessi dei lavoratori occupati e non, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà accanto a una democrazia degli interessi, affinché si affermi, in modo definitivo e impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale della Fillea, il valore della confederalità;
g) la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri:
* di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al comitato direttivo;
* di gestione politica dei mandati ricevuti dal comitato direttivo, di rappresentanza legale della Fillea e di direzione quotidiana delle attività, attribuiti al segretario generale e alla segreteria ;
* di giurisdizione disciplinare interna, con funzioni giudicanti, attribuita al Collegio di verifica;
h) l'affermazione, anche nella formazione degli organismi dirigenti e esecutivi a tutti i livelli, nonché nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie e nella rappresentanza esterna nazionale ed internazionale, di un sindacato di uomini e di donne - stabilendo che programmaticamente, attraverso una pratica non discriminatoria, si definiscano regole applicative affinché nessuno dei due sessi possa essere rappresentato al di sotto del 40 per cento o al di sopra del 60 per cento  - e  la rappresentazione compiuta della complessità della Cgil, rappresentata dai pluralismi e dalle diversità , come definiti nel presente Statuto, nonché dalla pluralità di strutture  nelle quali si articola e vive la Fillea.
i) la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, per la loro mobilità, per la durata massima del mandato esecutivo, per la sostituzione negli incarichi esecutivi, ispirata a favorire il  rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e a meglio utilizzare le esperienze;
l) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo unitario della struttura; tali regole devono consentire all'eventuale opposizione di avere sedi e modalità certe di verifica e controllo dell'operato della maggioranza, nonché la strumentazione atta a garantirne l'agibilità.
Al Comitato direttivo nazionale della Fillea spetta il compito di tradurre in norme vincolanti, comprensive delle relative sanzioni in caso di non rispetto delle norme stesse, quanto stabilito nel presente articolo e di normare, altresì, il sistema elettorale, basato sul metodo proporzionale e con la garanzia che almeno un 3% di iscritti/e o delegati/e possa presentare una lista Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 dei componenti. 
Inoltre, il carattere democratico dell'organizzazione è garantito:
1) dallo svolgimento dei congressi  ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione e le norme per l'indizione dei congressi straordinari e dall'elezione negli stessi degli organismi dirigenti; le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un Congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organi direttivi competenti di quei componenti la cui elezione a detti organi spetta;
2) dall'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei congressi,  del voto segreto.
      
Art.7 - Incompatibilità

La Fillea ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale e le deci¬sioni di ricorrere - quando è neces¬sario - alla pressione sindacale e allo sciopero, all'o¬biettivo primario di rea¬lizzare la massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano, dei lavoratori italiani e stranieri e di salva¬guardare la massima unità nell'elaborazione e nell'azione, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente. Questo principio della solidarietà contrappone la Fillea a ogni logica di tipo corporativo o aziendalistico. La Fillea considera incompati¬bile con l'appartenenza alla Federazione iniziative di singoli o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale alla Fillea, promuovono la costituzione di organizza¬zioni parasindacali, in competizione con la rap¬presentatività generale alla quale tende la Fillea, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle contro¬parti del sindacato, rompono l'unità della Fillea come sog¬getto con¬trattuale.
La adesione alla Fillea è incompatibile con l'apparte¬nenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali, mentre non lo è con associazioni professionali che non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali il Comitato diret¬tivo della Federazione, preveda espressamente la doppia affiliazione e definiti patti di unità d'azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali nell'ambito del regolamento applicativo da definire nei prossimi 6 mesi.
L'autonomia della Fillea si realizza anche fissando le se¬guenti incompatibilità con cariche elettive dell'or¬ganizzazione ai vari livelli:
     - appartenenza a Consigli di Amministrazione (ad esclusione di quelli di società  promosse  dalla Cgil e degli Enti Bilaterali previsti dai Ccnl), di Istituti ed Enti pubblici di ogni tipo e organi di gestione in genere; eventuali deroghe riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono essere autorizzate dal Centro regolatore competente; 
- appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siano di emanazione congres¬suale, nonché di organi esecutivi degli stessi;
- con la qualità di componente delle assemblee elettive della Comunità Europea e quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assem¬blee comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emana¬zione con¬gressuale;
- con l'assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l'incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale.
Trascorsi sei mesi dal cessare delle condizioni che danno luogo a incompa¬tibilità, l'iscritto sospeso rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte.
Analogamente, si prevede che l'iscritto/a che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di sei mesi.
Dà luogo a incompatibilità anche l'assunzione di incarico di difensore civico.
A livelli di posto di lavoro, per carica di direzione si intende l'appartenenza agli esecutivi; l'in¬compatibilità con l'appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di comune o con cariche di governo locale è limitata al territorio amministrativo del comune in cui è collocato il luogo di lavoro.
L'appartenenza ad organi esecutivi della Fillea a qual¬siasi livello è inoltre incompatibile con la qualità di componente di commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili, fatte salve quelle previste nelle normative contrattuali in materia di Enti Bilaterali.
Le decadenze previste nel presente articolo sono automatiche. E' responsabilità della Segreteria della struttura interessata garantirne la concreta attuazione. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria.
  

TITOLO II - DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE
                         
Art.8 - Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Fillea in ogni suo assestamento e specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti e dei lavoratori e il più efficace impegno verso l'unità sindacale.
Le strutture congressuali della Fillea devono essere correlate ai livelli contrattuali.
Le strutture della Fillea sono:
- Assemblea degli iscritti/e
- Fillea territoriale (provinciale o comprensoriale)
- Fillea regionale
- Fillea nazionale
  
 Assemblea degli iscritti/e 
Nei luoghi di lavoro o nel territorio la Fillea identifica nell'Assemblea degli iscritti/e la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale. L'Assemblea elegge:
a) il Comitato degli iscritti/e
b) i delegati ai congressi delle istanze superiori


Fillea territoriale (provinciale o comprensoriale)
La Fillea territoriale fa parte della Camera del lavoro territoriale.
La Fillea provinciale e' la struttura territoriale i cui confini corrispondono al livello della contrattazione integrativa provinciale ed istituzionale.
La Fillea comprensoriale e' la struttura i cui confini non sono direttamente rapportati alla contrattazione integrativa provinciale ed istituzionale.
Per la Fillea, la struttura territoriale istanza congressuale, e' quella provinciale.
Sono confermate come struttura congressuale  -ma in via temporanea-  quelle Fillea comprensoriali ancora in fase di accorpamento o giustificate da oggettive esigenze contrattuali ed organizzative riconosciute anche dai Centri regolatori.
Nei casi di non corrispondenza  fra  Camera del lavoro e Fillea territoriale, la seconda mantiene una completa intelocuzione e una piena partecipazione all'attività politica di tutte le Camere del lavoro presenti sul territorio, rispondendo sul piano organizzativo e politico alla articolazione confederale per quanto riguarda le relative problematiche.
Le strutture territoriali della Fillea, in relazione alla rappresentanza degli iscritti sospesi dall'attività produttiva o temporaneamente disoccupati, partecipano attivamente alla costituzione dei Comitati per il Lavoro e alla realizzazione dei relativi progetti.

 Fillea regionale    
Si articolano nella categoria, a livello regionale le seguenti realtà organizzative:
1. Fillea regionale come istanza congressuale. 
La funzione di Segretario può essere assunta anche dal Segretario Generale di una delle strutture territoriali della regione con la funzione di doppio incarico, e comunque ad invarianza dei costi;
2. Provincia autonoma di Trento, Bolzano, Aosta;
3. Struttura con il solo Congresso regionale (esempio Molise).



Art.9 - Fillea nazionale

La struttura organizzativa, gli organi direttivi e i mo¬di della loro elezione - compatibilmente con quanto previsto all'art. 6 del presente Statuto in materia di sistema elettorale - e i compiti della Federazione nazionale ai vari livelli, oltre a quelli già indicati dal presente articolo, sono determinati dal presente Statuto in armonia con lo Statuto della Cgil.
Lo Statuto della Fillea è approvato dal Congresso. Il  comitato direttivo nazionale, con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei componenti, lo adeguerà allo Statuto della Cgil approvato dal Congresso nazionale confederale.
Al Comitato direttivo nazionale della Fillea spetta il compito di tradurre in norme vincolanti quanto esplicitamente rinviato dal proprio Statuto con le eventuali modifiche che si rendessero necessarie dopo l'approvazione dello Statuto della Cgil. 
La Fillea nazionale, con sede a Roma, organizza gli iscritti/e sulla base della qualificazione merceologica del settore e dei comparti di riferimento.  Le variazioni dei criteri associativi, gli accorpamenti o gli scorpori sono decisi dai Congressi relativamente a quanto di loro competenza.
E' di pertinenza della Fillea nazionale l'esercizio del mandato negoziale, da esplicare nell'ambito delle direttive e del coordinamento della Confederazione ad ogni livello.
La Fillea nazionale e' un centro regolatore, interviene sull'insieme della politica organizzativa ai vari livelli, sull'insediamento nei luoghi di lavoro e nei territori; sulla promozione della politica dei quadri e della loro formazione permanente partendo dalla valorizzazione dei luoghi di lavoro; interviene inoltre sulla distribuzione delle risorse finanziarie ai vari livelli, in relazione al modello organizzativo previsto nello Statuto e alle decisioni del Comitato direttivo Cgil, sul regolamento dei trattamenti degli apparati, secondo le decisioni del Comitato direttivo Cgil.
Il centro regolatore della Fillea nazionale si rapporterà con i centri regolatori regionali Cgil e con il centro regolatore nazionale confederale. 


TITOLO III -  ORGANI DELLA FILLEA

Art. 10 - Organi della Fillea

a - Sono organi deliberanti:
    - il Congresso;
    - il Comitato Direttivo;
b - E' organo esecutivo:  
   - la Segreteria e/o Esecutivo struttura per i regionali
c - Sono organi di controllo amministrativo:
    - il Collegio dei Sindaci;
    - gli Ispettori.
e) - E' organo di garanzia statutaria:
    - il Collegio di Verifica.
Art. 11  - Congresso 

Il Congresso è il massimo organo deliberante della Fillea. Esso viene convocato ogni quattro anni ed ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta da almeno un decimo degli iscritti/ iscritte.
Il Comitato Direttivo della Fillea deciderà, con la maggioranza dei 3/4 dei componenti, un apposito regolamento per lo svolgimento dei congressi garantendo l'attuazione dei principi di cui all'art. 6 del presente Statuto e le normative vincolanti, deliberate dal Comitato direttivo stesso, in applicazione del medesimo articolo dello Statuto. Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutti i lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere e¬letti è riservata agli iscritti/iscritte nelle modalità previste dal Regolamento congressuale.
Le norme per l'organizzazione dei congressi ai vari li¬¬¬vel¬li e per l'elezione dei delegati ai congressi nei suc¬¬ces¬sivi gradi sono di competenza - nel rispetto di quanto previsto al 2 comma del presente articolo - del massimo organo dirigente dell'istanza per la quale è indetto il Congresso; tale or¬ga¬no deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscrit¬ti/iscritte e numero dei delegati da eleggere.
I congressi straordinari ai vari livelli sono convocati su delibera dei corrispondenti Comitati Direttivi o su richiesta di almeno un decimo delle iscritte/iscritti. 
Compiti del Congresso  sono:
1) definire gli orientamenti generali della Fillea da se¬guire da parte di tutte le strutture; 
2) eleggere il Comitato direttivo;
3) eleggere il Collegio dei Sindaci;
4) eleggere il Collegio di Verifica.
Al Congresso compete deliberare sulla modifica del¬lo Statuto, sulle affiliazioni della Fillea alle or¬ganizzazioni internazionali o sulla revoca delle stesse, sullo scioglimento della Fillea. Tali decisioni saranno valide solo se prese a mag¬¬gio¬ranza qualificata dei 3/4 dei voti rappresenta¬ti. 
Fra un Congresso e l'altro il potere di deliberazione sulle affiliazioni internazionali o sulla revoca delle stesse è affidato al Comitato Direttivo nazionale, che delibererà con la maggioranza dei 3/4 dei componenti.
Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e ve¬rifica i poteri dei delegati.

Il Congresso è valido anche per le seguenti strutture:
1. Fillea Territoriale;
2. Fillea Regionale.

Art. 12 - Comitato Direttivo della Fillea

Il Comitato direttivo è il massimo organo deliberante della Fillea tra un Congresso e l'altro. Ad esso è affidato il compito di direzione nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il com¬¬ples¬so dell'attività sindacale, di assicurare il necessario co¬ordinamento delle strutture in cui la Fillea si articola, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso di categoria.
Ad esso è affidato, altresì, il compito di deliberare, in apposite sessioni, sulle materie rinviate dall'art. 6 del presente Statuto e sulle normative in materia di regolamento del personale di amministrazione e canalizzazione, di regole relative alla vita interna e ai comportamenti dei gruppi dirigenti, nonché il compito di varare un codice etico per gli iscritti che operano all'interno degli organismi paritetici. 
Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. In materia amministrativa tali sanzioni possono arrivare fino all'interruzione del rapporto di lavoro, o la cessazione dell'aspettativa, o del distacco sindacale.
Il Comitato direttivo della Fillea stabilisce i settori d'iniziativa e di presenza nei quali operare con Enti, Istituti, Società, Associazioni. Ne decide la costituzione o la soppressione e, se del caso, lo Statuto, l'eventuale articolazione territoriale, la nomina degli organi¬smi dirigenti.
Spetta al Comitato direttivo della Cgil, su proposta del Centro regolatore interessato -  qualora un organo direttivo o esecutivo di organizzazioni della Cgil assuma e confermi posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza alla Cgil,  perché in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello Statuto e le normative conseguenti, ovvero con gli statuti delle Cgil regionali e delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria e dello Spi, con le norme amministrative, compresi i ripetuti ed immotivati deficit di bilancio, o perchè rendono impossibile la corretta direzione della struttura, al punto da ledere l'immagine della Confederazione - decidere, con maggioranza dei  due terzi dei suoi compo¬nenti, lo scioglimento di detto organo. Il Comitato direttivo nazionale nomina, quindi, un commissario con i poteri dell'organismo disciolto che dovrà ristabilire le condizioni di una positiva direzione, oppure organizzare, entro 6 mesi dalla nomina, il Congresso straordinario dell'organizzazione interessata. Nella delibera del Comitato direttivo della Cgil dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento.

Il Comitato direttivo della Fillea è eletto dal Congresso che fissa il numero dei suoi com¬ponenti. Le vacanze che si verificassero, tra un Congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allarga¬mento del gruppo dirigente le cooptazioni possono es¬sere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso.
Il Comitato direttivo provvede alle sostituzioni di componenti, dimissionari o decaduti, del Collegio dei sindaci e del Collegio di Verifica nelle forme previste dal presente Statuto.
Il Comitato direttivo si doterà di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed eleggerà un Presidente o una Presidenza,  fissandone la durata dell'incarico.
Il Comitato direttivo è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria  almeno una volta a trimestre ed ogni qualvolta la sua convocazione sia richie¬sta secondo le modalità previste dal Regolamento.
Ogni componente del Comitato direttivo ha diritto di parte¬ci¬pare a qualsiasi Congresso o riunione delle organiz¬zazioni  di categoria e prendervi la parola.
Il Comitato direttivo elegge il Segretario generale e la Segreteria.
Elegge, inoltre, gli Ispettori nazionali, stabilendone il numero.
Il Comitato direttivo può decidere l'elezione di un organismo con funzioni di direzione operativa, fissandone compiti e potere.
Il Comitato direttivo può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di Organizzazione, di Programma, dei Quadri e delegati, delle Lavoratrici, ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.
Il Comitato direttivo delibera sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo democratico e sulle doppie affiliazioni con associazioni professionali.
Le decisioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le normative  per le quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata.
Possono partecipare come invitati, con diritto di parola, alle sessioni del Comitato direttivo i Segretari Generali delle strutture territoriali che non ne siano già componenti, gli stessi non hanno diritto di voto. Tale norma si applica solo per il Direttivo Nazionale della Fillea.
Tale organismo è valido anche per le seguenti strutture:
1. Fillea territoriali;
2. Fillea regionale art. 8;

Art. 13 - Segreteria della Fillea 

La Segreteria è l'organo che attua le decisioni del Comitato direttivo e  ne assicura la gestione con¬ti¬nuativa. Risponde della propria attività al Co¬mitato direttivo stesso. La Segreteria funziona e decide colle¬gialmente e si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di un quarto dei suoi componenti.
Ogni componente della Segreteria - sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario generale -  risponde del suo operato all'organo esecutivo. La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato direttivo, in una apposita riunione.
La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.
La Segreteria assicura altresì la dire¬zione quotidiana delle attività e mantiene un contatto permanente con i regionali e con i territori e con tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne.
Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carat¬tere di urgenza.
La Segreteria provvede all'organizzazione e al funzio¬na¬mento  dei dipartimenti, uffici e servizi , ne co¬ordina l'attività nei vari campi; nomina i funzionari e i col¬laboratori tecnici; presenta al Comitato direttivo, per l'approvazione, i bilanci.  
La rappresentanza legale della Fillea di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita:
a) al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo;
b) ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria,  per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro; con analoga delibera la Segreteria della Fillea può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso, tale nomina provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato il Comitato direttivo.
In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata ad un altro componente  della Segreteria.

Tale organismo è valido anche per le seguenti strutture:

1. Fillea territoriali;
2. Fillea regionale art. 8 – Fillea regionale – punto 1;
3. Fillea regionale art. 8 – Fillea regionale – punto 2.

Art. 13 bis Esecutivo strutture regionali

L’Esecutivo delle strutture regionali, qualora previsto, è composto dai Segretari Generali delle Fillea territoriali della Regione.
L’Esecutivo è l’organo che attua le decisioni del Comitato direttivo e ne assicura la gestione continuativa. Risponde della propria attività al Comitato direttivo stesso. L’Esecutivo funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario o su richiesta di ¼ dei suoi componenti.
Ogni componente dell’Esecutivo – sulla base dell’incarico operativo affidatogli dallo stesso, su proposta del Segretario – risponde del suo operato all’organo esecutivo.

Art. 14 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di con¬trollo della attività amministrativa della Fillea. Esso è composto da  tre componenti effettivi e due supplenti, eletti a voto palese dal Congresso nazionale.
Nel caso, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti il Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato direttivo può provvedere a sostituzioni.
Per i Collegi dei Sindaci, i componenti eletti a farne par¬te, tenuto conto della delicatezza dei compi¬ti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono ri¬sponde¬re a requi¬siti di specifica competenza, serietà ed esperienza e non devono avere responsabilità amministrative di¬rette nell'am¬bito della organizzazione.
Il Collegio dei Sindaci accompagna con una propria rela¬zione il bilancio della Fillea;  controlla perio¬dicamente l'andamento amministrativo e verifica la re¬gola¬ri¬tà delle scritture e dei documenti contabili. 
Il Collegio dei Sindaci presenta al Congresso nazionale una relazione complessiva sui bilanci per il periodo in¬ter¬corrente col Congresso precedente.
Il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzio¬namento del Collegio stesso.
Il Presidente dei Sindaci revisori é invitato alle riunioni del Comitato direttivo.
Ad ogni livello organizzativo di direzione della Fillea sono eletti con le medesime modalità i collegi dei sindaci revisori.

Il Collegio dei Sindaci è previsto anche per le seguenti strutture:

Fillea territoriale;
Fillea regionale – art. 8 – Fillea regionale – punto 1 – 2;
Fillea Nazionale.

Art. 15 - Ispettori

Gli ispettori sono istituiti nella Fillea nazionale.
Sono scelti  fra iscritte e iscritti Fillea, che avendo i requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo.
Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, sia nella fase istruttoria, sia ad indagine conclusa. La violazione di tale comportamento determina una immediata verifica del Comitato direttivo. 
Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla corretta applicazione dei regolamenti del personale, alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Società e Associazioni promosse dalla Fillea.
Si attivano su esplicito mandato conferito, anche su richiesta di strutture, dalla  Segreteria o dal Comitato direttivo della Fillea e ad essi riferiscono i risultati delle ispezioni, oltreché, se del caso, al Collegio dei Sindaci 
L'attività degli Ispettori della Fillea nazionale si sviluppa nei confronti di tutte le strutture della categoria.
Il Coordinatore degli Ispettori é invitato alle riunioni del Comitato direttivo.



TITOLO IV - DELLA AMMINISTRAZIONE


Art.16 - Contributi sindacali e solidarietà


La Fillea, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte degli iscrit¬ti/iscritte della delega per la trattenuta delle quote sindaca¬li sulla retri¬buzione, con la contribuzione mensile, con sottoscri¬zioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture Fillea che ne hanno la facoltà, con contributi vo¬lontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno espressamente finalizzate, solo se ,previste e regolamentate e, di conseguenza,  iscritte a bilancio nella voce "entrate".
L'utilizzo dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi è regolato dal Comitato direttivo della  Fillea e  della Cgil.
La contribuzione sindacale è stabilita secondo le modalità decise dal Comitato direttivo della Cgil e della Fillea.
Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi ti¬tolo sono patrimonio col¬lettivo di tutta la Fillea e sono vin¬colati alla normativa generale sui finanziamenti e sui ri¬parti.
I riparti devono essere effettuati in modo automatico, ga¬rantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strut¬ture mediante il metodo della canalizzazione.
Non è ammessa per alcuna struttura la possibilità di u¬ti¬lizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strut¬tu¬re.
La normativa generale valevole indistintamente per tutte le istanze, sul finanziamento e sui riparti, è stabi¬lita dal Comitato direttivo nazionale della Cgil e il Comitato direttivo della Fillea decide i criteri di riparto di propria spettanza.

Art. 17 - Attività amministrativa
L'attività amministrativa della Fillea deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi che siano correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di ciascuna struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verità, di chiarezza e trasparenza.
A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:
a) - predisposizione annuale, da parte delle Segreterie, attraverso l'applicazione del modello di "Piano unico dei conti", del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, relazione illustrativa del Bilancio e del rendiconto delle spese sostenute;

b) - il Comitato Direttivo di ogni struttura è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno  
precedente a quello di riferimento. Il bilancio della Fillea regionale con funzioni di coordinamento, prevista dal punto 2) dell'art. 8, é predisposto dall'esecutivo regionale, ove costituito, o dal Coordinamento regionale ed é approvato da ques'ultimo.                  

c) - ogni struttura deve tenere la contabilità a disposi¬zione del Collegio dei sindaci revisori, delle istanze direttive della struttura interessata e delle strutture di livello su¬periore che hanno la facoltà di esercitare il controllo am¬ministrativo;
d) - l'attività amministrativa dei comitati degli iscritti potrà essere ricompresa in quella delle strutture di livello superiore con l'ausilio di specifici regolamenti finanziari approvati dai centri regolatori;
e) - i bilanci consuntivi e preventivi devono essere an¬nual¬mente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra gli iscritti/iscritte alle rispettive struttu¬re.
 

Art. 18 - Autonomia amministrativa

La Fillea - ai vari livelli - é una associazione giuridica¬¬mente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbli¬ga¬zioni assunte da qual¬siasi organizzazione, ad esse ade¬renti, salvo quanto stabilito diversamente dai sin¬goli statuti in virtù di norme di legge.
A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori dalle regole decise dall'organizzazione che comportino oneri alle strutture dirette, la Fillea e le sue strutture possono rivalersi nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.


TITOLO V - DELLA GIURISDIZIONE INTERNA

Art. 19 - Sanzioni disciplinari

E' passibile di sanzioni disciplinari l'/la iscritto/a il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri/e iscritti/e e risulti lesivo per l'organizzazione sindacale e configuri violazione di principi e norme dello Statuto.
Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:
a - biasimo scritto;
b - sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà d'iscritto/a;
c - in caso di iscritto/a con incarichi di dirigente a qualsivoglia livello, destituzione dalla/e carica/e sindacale ricoperta/e;
d - espulsione dall'organizzazione.
Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:
a- comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto; con le regole in esso precisate; con le corrette norme di leale comportamento nell'organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari. La violazione, in particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dall'/gli incarichi sindacale/i di carattere elettivo e la ineleggibilità, per almeno due anni, a qualunque incarico;
b - molestie e ricatti sessuali;
c - reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione; 
d - atti affaristici o di collusione con la controparte.
In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati d'opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria competente può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto/a, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso. Il Comitato direttivo relativo dovrà, entro trenta giorni, ratificare tale decisione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.
Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale (da parte delle segreterie delle strutture interessate) della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell'organizzazione, nè sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'organizzazione.


Art. 20 - Collegio  di Verifica

Il Collegio di Verifica è costituito nella Fillea nazionale. Esso comprende 5 componenti e altrettanto supplenti con funzioni di surroga degli assenti.
Esso è eletto a voto palese dal Congresso della Fillea nazionale a maggioranza qualificata di almeno il 75% dei votanti, tra gli iscritti/iscritte con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione e con riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza.
Nel caso, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Collegio, il numero di supplenti si riducesse a tre, il Comitato direttivo competente può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75% dei votanti.
Il Collegio di Verifica, su richiesta di uno o più iscritti/e o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure e sugli atti  dei vari organismi e dei dirigenti e funzionari sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari ed alle decisioni regolarmente assunte dagli organi della Fillea, con possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.
Il Collegio di Verifica nazionale ha giurisdizione sull'attività delle strutture categoriali di livello inferiore.
Contro le decisioni del Collegio di Verifica della Fillea  nazionale è possibile il ricorso, in seconda e ultima istanza, al Collegio statutario della Cgil nazionale.
Le decisioni del Collegio di Verifica sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
Le modalità di procedura e funzionamento interno dei Collegi di Verifica sono determinate da un apposito regolamento varato dagli stessi; il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza.
I componenti effettivi dei Collegi di Verifica partecipano al comitato direttivo  della struttura corrispondente.

Art. 21 -  Norme integrative

Il presente Statuto è integrato dalle norme dello Statuto della CGIL Nazionale, ivi compresa quella relativa al Comitato di Garanzia della CGIL. 



Con le modifiche approvate al XVIII Congresso Nazionale
Roma 2 – 3 aprile 2014

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