Le domande per l'ammissione al beneficio dovranno essere prodotte entro il 16 settembre 2017. Previsto un vincolo annuo di risorse ed una procedura di monitoraggio delle istanze presentate. Per i lavoratori ammalati da amianto sarà più facile ottenere la pensione di inabilità.
E' stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro 31 maggio 2017 che, in attuazione di quanto stabilito nella legge di bilancio per il 2017 (art. 1, c. 250 della legge 232/2016), reca l'erogazione della pensione di inabilità ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetti da patologie asbesto correlate (mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio. Gli interessati potranno conseguire la pensione di inabilità alle condizioni previste dalla legge 222/1984 ancorché non si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e a condizione di avere 5 anni di contributi nella vita lavorativa. Si tratta di una disposizione importante perché deroga alle normali condizioni di concessione della pensione di inabilità per la quale, come noto, è necessario l'accertamento dell'assoluta e permanente impossibilità a qualsiasi attività lavorativa nonché la presenza di almeno tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio. Parametri che vengono ora meno con riferimento alle platee di lavoratori sopra individuate estendendo, pertanto, il perimetro di concessione della prestazione di inabilità. Il vantaggio non sarà cumulabile con gli altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia di amianto e per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche l'uscita anticipata avrà riflessi sul trattamento di fine servizio: la norma precisa, infatti, che il termine di pagamento della buonuscita resterà agganciato all'età per la pensione di vecchiaia come stabilita dalla legge Fornero, dunque con uno slittamento rispetto alla data di concessione della prestazione di inabilità. Al pari di quanto previsto in materia di pensione di inabilità, il titolare della prestazione, non potrà svolgere alcuna attività lavorativa né dipendente né autonoma né potrà cumulare la prestazione con la rendita Inail concessa per il medesimo evento invalidante. Il beneficio sarà riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. E' prevista, inoltre, una particolare procedura di monitoraggio con una finestra annuale per la presentazione delle domande, un pò come è stato previsto per il conseguimento dell'APe sociale. Per il 2017 il lavoratore deve, infatti, presentare la domanda all'Inps entro 60 giorni dalla pubblicazione in GU del decreto, cioè entro il 16 settembre 2017, mentre a partire dal 2018 la domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie indicate il riconoscimento del trattamento pensionistico viene differito, con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle risorse finanziarie.