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Una recente sentenza del Tar Toscana conferma l’obbligo, da parte della stazioni appaltanti pubbliche (ex art. 95, c. 10, d.lgs. n. 50/2016), di valutare, prima dell’aggiudicazione, che i costi della manodopera rappresentati nell’offerta non siano inferiori ai minimi retributivi indicati dalle tabelle ministeriali (di cui art. 23 c. 16 d.lgs.n. 50/2016), e determinarne l’irrimediabile  esclusione in caso negativo, senza richiesta di giustificazioni e/o verifica delle anomalie.

Con questa sentenza,  relativa ad una gara di appalto di Anas per la manutenzione stradale, il Tar Toscana conferma pertanto il limite inderogabile dei minimi salariali delle tabelle ministeriali per il costo della manodopera, in base a quanto disposto dal già citato art. 95, (così come sostituito dal correttivo d.lgs. 56/2017, art. 60).

Tale eventuale differenza rispetto ai minimi tabellari non deve e non può essere eventualmente giustificata dall’impresa offerente, come avveniva in passato, ad esempio facendo riferimento a sgravi per le assunzioni, non pagamento di ferie e tredicesime, particolari vantaggi organizzativi, etc., ma bensì l’offerta in questo caso deve essere senz’altro esclusa.

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