29.09.14 Importante sentenza del Tribunale di Milano, che condanna una impresa comunitaria non iscritta alla cassa edile e riafferma  l’obbligo di iscrizione alle casse edili delle imprese comunitarie. Per i giudici di Milano, i lavoratori di imprese di stati appartenenti alla UE, se distaccati per lavorare in un altro paese comunitario,  devono percepire il trattamento previsto dal Ccnl del paese dove lavorano, mentre i contributi sociali vengono pagati nel paese di origine.
"La particolarità del nostro settore è l’accantonamento presso le casse di parte del salario e la delega prevista dalla legge al controllo della regolarità retributiva" racconta Romano Baldo, dipartimento edilizia Fillea Nazionale "questa particolarità è stata normata dal Ministero del lavoro secondo il criterio che solo le imprese che sono iscritte ad un analogo sistema bilaterale nel paese di origine sono esentate dall’iscrizione alla casse.  Nonostante ciò molte imprese dei paesi neocomunitari si rifiutano di iscriversi. Attualmente sono esenti le imprese tedesche, francesi, austriache in quanto hanno dei sistemi bilaterali equivalenti al nostro. Infine la sentenza - conclude Baldo - richiama il committente e l’appaltatore principale alla responsabilità in solido con l’impresa che non si è iscritta."