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Lo aveva denunciato nei giorni scorsi la FIllea: la circolare Inps su certificazione degli ultimi anni lavoro rende impossibile l'accesso all'Ape per gli edili.                  

E ieri Cgil Cisl Uil hanno inviato una lettera al Ministro del Lavoro e all'Inps, sollecitando interventi per facilitare le presentazioni delle domande in particolare per tutti quei lavoratori che hanno prestato servizio presso aziende che,  perché fallite o difficili da rintracciare, non possono più produrre la certificazione richiesta. 

IL TESTO DELLA LETTERA CGIL CISL UIL

Al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, alla presidenza dell’INPS.

Oggetto: Richiesta incontro urgente per esame criticità emerse in fase attuativa delle norme sull’Ape sociale e le pensioni per i lavoratori precoci; richiesta di indirizzi operativi correttivi e di modifiche procedurali.

Dopo la pubblicazione dei decreti attuativi per l’Ape sociale e la pensione anticipata per i lavoratori precoci, e delle relativi circolari Inps si sono palesate alcune criticità che avevamo già fatto presenti e che rischiano di precludere l’accesso a queste importanti prestazioni a molti lavoratori.

Chiediamo quindi un incontro a carattere di urgenza per un esame delle criticità emerse e per procedere all’opportuno miglioramento delle procedure ed a un chiarimento interpretativo che possano sanarle in tempi brevi.

Di seguito le principali questioni da noi rilevate:
Innanzitutto ribadiamo che i ritardi di soggetti terzi nel rilascio della documentazione che serve a provare il possesso dei requisiti non devono comportare la compressione o l’impedimento dell’esercizio del diritto del lavoratore.
Ci riferiamo in particolare ai lavoratori che svolgono mansioni gravose e che devono produrre un documento redatto dal o dai datori di lavoro. Al momento, infatti, l’istanza non può essere inoltrata se non completa della predetta documentazione.
Richiediamo, pertanto, modifiche alle procedure illustrate dall’Inps nelle circolari 99 e 100 del 16 giugno scorso che consentano la presentazione dei documenti a corredo delle istanze entro un termine successivo (per esempio 30 giorni) all’istanza stessa che deve poter essere utilmente prodotta anche priva di una parte degli allegati richiesti. Occorre prevedere una specifica fattispecie per le situazioni per le quali non sono più rintracciabili i datori di lavoro. In ogni

caso reputiamo necessario che si provveda anche all'utilizzo di dati già in possesso delle Amministrazioni o rinvenibili, specie per talune tipologia di attività, attraverso gli opportuni scambi d'informazioni. Si chiede che sia espressamente prevista la possibilità di autocertificare da parte del lavoratore la mansione svolta in tutti i casi nei quali non si è nella condizione di produrre la documentazione da parte del datore di lavoro.

Sia nei Dpcm che nelle circolari non sono previste indicazioni operative specifiche per il mondo della scuola. Senza un coordinamento tra le norme sull’Ape e sul pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e quelle sul collocamento a riposo del personale della scuola, i lavoratori di questo settore sono impossibilitati ad accedere alle due prestazioni. Urgono, pertanto, indicazioni procedurali ed operative che tengano conto delle particolare situazione in cui si trova il personale scolastico.

Si evidenzia che in merito ad alcune mansioni e alla relazione con il livello di tariffa INAIL si sono registrate delle criticità che se non chiarite determinano l'impossibilità all'accesso al beneficio (sia per APE Sociale che per Precoci). Il punto specifico è che a parità di mansione sussistono diversi inquadramenti in INAIL in relazione questo al settore di attività (Industria, Terziario, Servizi, Altro). Si chiede d'intervenire tempestivamente specificando parametri di natura omogenea e che permettano di fare salvo il criterio dell'accesso in relazione alla mansione effettivamente svolta.

Segnaliamo, inoltre, le seguenti criticità che un indirizzo chiarificatore del Ministero del lavoro e dell’Inps può contribuire a risolvere:

Ape sociale

  • -  Ai fini del requisito contributivo dei 30 o dei 36 anni per l’accesso all’Ape

    non si possono far valere periodi contributivi versati o accreditati presso gli enti previdenziali privatizzati o privati (casse dei liberi professionisti) ma, per converso, il lavoratore in questa condizione quando presenta domanda di pensione in cumulo è obbligato a farli valere. Si tratta di una situazione contraddittoria, che nasce da un’interpretazione restrittiva. Il testo della norma, infatti, non esclude questi periodi al fine di determinare il requisito contributivo per l’Ape. Inoltre questa interpretazione potrebbe generare non poche criticità e differenze di trattamento tra i lavoratori.

  • -  Non fondata sulla norma appare anche l’esclusione dei periodi di contribuzione estera ai fini dell’individuazione del requisito contributivo.

  • -  Infondata e fonte di ulteriori discriminazioni a danno dei dipendenti pubblici è l’interpretazione della norma sul pagamento dei Tfs e dei Tfr in caso di decadenza dal diritto all’Ape. Nella recente circolare n. 100 l’Inps afferma che i 24 mesi di attesa decorrono dalla data in cui si è verificata la decadenza (e non dalla cessazione dal servizio) anche se questo ha

comportato il venir meno del diritto con recupero dell’eventuale Ape erogata.

Pensione anticipata per i lavoratori precoci:

- La formulazione letterale della disposizione del Dpcm sull’incumulabilità con i redditi da lavoro potrebbe indurre ad una sua applicazione con effetti penalizzanti oltre le finalità della norma stessa. Occorre in proposito precisare che l’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro cessa in ogni caso al raggiungimento dell’età pensionabile. Sarebbe, poi, opportuna una revisione del Dpcm affinché la sospensione del trattamento previdenziale intervenga dal 1° giorno del mese successivo alla sopraggiunta incumulabilità e non dalla decorrenza della pensione stessa.

I segretari confederali: 

CGIL Roberto Ghiselli

CISL Maurizio Petriccioli

 

UIL Domenico Proietti 

 

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