13.06.16 "Nei lavori edili, il committente è penalmente responsabile in caso di decesso in cantiere di un dipendente dell’appaltatore, se omette di verificare l’idoneità tecnico-professionale di quest’ultimo, anche intervenendo in corso d’opera per intimargli l’adempimento delle misure generali di tutela della salute e sicurezza dei dipendenti." E' quanto leggiamo su WikiLabour, che riporta la sentenza della Corte di cassazione penale del 1° giugno 2016 n. 23171.
"L’estensione della responsabilità penale anche al committente (o al responsabile dei lavori, nei limiti dell’incarico ricevuto dal committente) viene dalla Corte ribadita, alla luce della disciplina di cui al D. Lgs. n. 494/1996, in un caso in cui un dipendente dell’appaltatore era deceduto cadendo dal secondo piano di un edificio in costruzione, in una posizione priva di parapetti o altre misure di difesa dal rischio di caduta. La Cassazione precisa altresì che, in corso di esecuzione dell’appalto, la responsabilità per l’omesso controllo circa l’adempimento degli obblighi dell’appaltatore è peraltro limitata alle violazioni facilmente percepibili da parte del committente."