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Referendum

Sindacato Nuovo, numero 1, Agosto 2019. Dalla logica risarcitoria alla programmazione della sicurezza. L'approfondimento di Antonio Di Muro, ingegnere esperto di sicurezza sul lavoro in edilizia.

La normativa in materia di sicurezza sul lavoro ha percorso un iter lungo e difficoltoso, che si è sviluppato negli ultimi 120 anni. Una corretta disamina delle norme non può prescindere dal periodo storico e dal contesto sociale in cui le norme sono state emanate. L’esame della loro evoluzione, oltre a farci com- prendere la ratio che ha ispirato il legislatore, può risultare un utile strumento per rendere la norma più efficace e aderente ai mutamenti della società e del mondo del lavoro.

La prima norma in materia, di esclusivo carattere storico, risale al 1898 e aveva per oggetto “Prime norme per l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali - legge n. 80 del 17/03/1898”. Il provvedimento, assolutamente innovativo per l’epoca, se da una parte introduceva garanzie sino ad allora inesistenti per i lavoratori, quali l’indennizzo in caso di infortunio, per contro introduceva il concetto della fatalità o errore umano nell’accadimento degli infortuni, lasciando all’imprenditore assoluta libertà nell’organizzazione del lavoro, senza limitazioni di carattere normativo.

Per avere un’idea del fenomeno infortunistico nella seconda metà dell’800 e quindi dell’innovazione introdotta dalla legge n. 80 del 17/03/1898 , si pensi che nei lavori per il Traforo del Frejus 1857- 1871 si ebbero 200 morti, in particolare per un’epidemia di tifo scoppiata nel 1864, causata anche dalle precarie condizioni igieniche in cui operavano i lavoratori. 

Ancora, per la costruzione del Traforo del Sempione 1898 - 1906 si ebbero 106 morti, di cui 63 per malattie. Il percorso evolutivo della norma, dopo la stasi dovuta al primo conflitto mondiale e alla conseguente stagnazione dell’economia, riprese il suo cammino con l’emanazione del nuovo codice penale, il cosiddetto codice Rocco, con il rd 19 ottobre 1930, n. 1398, che sanciva agli artt. 589 e 590 le fattispecie di omicidio colposo e di lesioni personali colpose: reati configurabili nelle ipotesi infortunistiche occorse in azienda per inosservanza delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro.

Punto nodale del percorso evolutivo della normativa è rappresentato dalla promulgazione della Costituzione della Repubblica italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948, dove la disciplina del lavoro si apre dichiarando che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”. Questo carattere generale costituisce il cardine at- torno al quale ruota tutto il sistema normativo, finalizzato alla protezione fisica e morale del lavoratore e contenuto negli artt. 36 - 41. La ratio delle successive leggi degli anni 50 è di natura prescrittiva, le pur valide norme degli anni 50, continuavano a vedere, dal punto di vista infortunistico, il singolo evento, e non ragionavano in termini più ampi di organizzazione e programmazione delle attività lavorative. 

A 39 anni dal dpr 547/1955, questa lacuna viene colmata dall’emanazione del dlgs 626/1994, in attuazione del recepimento della direttiva quadro 89/391/Cee che disciplina tutti i settori di attività e del dlgs 494/1996, specifico per i cantieri temporanei o mobili. In ordine al primo decreto, il concetto di programmazione della sicurezza prima dell’inizio dell’attività viene esplicitato con l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di redazione del documento di valutazione dei rischi, che diventa lo strumento attuativo della sicurezza in azienda. Per quanto attiene invece al secondo provvedimento, ancora una volta il legislatore evidenzia la peculiarità del lavoro in edilizia, emanando uno provvedimento ad hoc, dove lo strumento di programmazione diventa il piano di sicurezza e coordinamento che prende in considerazione tutti i rischi lavorativi dello specifico cantiere, compresi quelli interferenziali, individuando le misure di sicurezza da porre in essere per la tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. 

In ultimo, con il dlgs 81/08, il 15 maggio 2008 entra in vigore il cosiddetto testo unico per la sicurezza, che riunisce in un unico compendio tutte le norme che si sono succedute negli anni, abrogando le norme degli anni 50 e i più recenti dlgs 626/1994 e dlgs . 494/1996.
Il nostro viaggio non è però terminato, già premono nuove norme per coniugare le misure di sicurezza alle procedure di qualità, ai modelli di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ( SSGL), alle più moderne tecniche di prevenzione e protezione, basate non soltanto sulle procedure e sui controlli ma sul comportamento del lavoratore.

E’ il caso ad esempio del BBS (Behavior Based Safety), che ha la finalità di individuare le attività critiche, osservare il comportamento durante lo svolgimento delle attività, determinare le cause che hanno portato al comportamento insicuro e mettere in atto azioni correttive al fine di prevenire l’accadimento. Ovviamente questo tipo di approccio, al pari di tutte le metodologie per la riduzione degli infortuni sul lavoro, deve es- sere supportato da una adeguato apparato normativo, che preveda da un lato il potenziamento del sistema premiale per i virtuosi e dall’altro un tangibile inaspri- mento delle sanzioni per i contravventori.

Purtroppo, molti dei provvedimenti di legge attualmente in discussione, sotto le mentite spoglie della semplificazione, celano la possibilità di elusione della norma, i cui effetti, in termini di incidenza del fenomeno infortunistico, si sono già appalesati e nel prossimo futuro emergeranno in tutta la loro drammaticità.

Possiamo concludere che, al di là di provvedimenti ad effetto, con risultati spesso effimeri o addirittura negativi, la soluzione del problema passa attraverso un diverso approccio, da attuarsi attraverso la cosiddetta cultura della sicurezza, intesa come sinergia tra le risorse umane messe in campo e i provvedimenti legislativi di supporto. 

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