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Sindacato Nuovo, numero 1, Agosto 2019. I rischi dello sblocca cantieri: in pericoloso incastro tra tregole ed eccezioni. Il punto di vista di Andrea Merlo, avvocato  dottore di ricerca, Università di Palermo.

Se dovessimo fidarci delle parole, allora l’assegnazione dell’etichetta “Sblocca cantieri” a un decreto che essenzialmente si fonda sulla possibilità di derogare alle leggi sui contratti pubblici, dovrebbe suggerirci che siano proprio queste ultime a bloccare i lavori. Ma se si tratta di un corpo di regole nocive, logica vorrebbe che si provveda direttamente alla loro abrogazione o alla loro modifica. Il governo ha invece concepito un sistema a incastro fra regole ed eccezioni, che certo non giova alla chiarezza normativa e, piuttosto, apre al rischio di scelte arbitrarie e opache.
Desta innanzitutto non poche perplessità l’idea di rilanciare i “cantieri prioritari” affidandoli a commissari straordinari dotati della più ampia facoltà di scegliere il diritto applicabile e derogare alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Il decreto peraltro non chiarisce entro quale cornice normativa debba muoversi il commissario investito del ruolo di stazione appaltante nel- l’assunzione delle scelte operative. L’unico limite posto è quello di far salvo il rispetto delle disposizioni del Codice antimafia e delle norme europee. E ci mancherebbe altro, verrebbe da dire! Ma, per il resto, non potendo certo concepirsi che il commissario agisca all’infuori di qualsiasi regola, non è da escludersi che si finisca, ancora una volta, con l’affidare alla magistratura penale ed amministrativa l’one- re di definire concretamente il confine tra il lecito e l’illecito. Bisogna peraltro considerare che lo stesso decreto Sblocca Cantieri sembra spianare la strada ai contenziosi eliminando il rito c.d. superaccelerato che imponeva agli operatori di impugnare le eventuali aggiudicazioni o esclusioni entro un brevissimo lasso di tempo. Anche per gli appalti, dunque, varranno i termini ordinari di impugnazione.
Una toppa peggiore del buco, insomma.
Altre ragioni di preoccupazioni sono date dalla determinazione in 150 mila euro della soglia entro la quale è possibile procedere in modo semplificato attraverso la richiesta di soli tre preventivi (non più dieci). Questo tetto così alto consente all’amministrazione un margine di autonomia probabilmente eccessivo e certamente contrario ai criteri di trasparenza che andrebbero rispettati per allontanare rischi corruttivi o di maladministration. Tale disposizione, insieme alla eliminazione dell'obbligo di indicare la terna di subappaltatori al momento della presentazione dell'offerta e l’aumento sino al 40 percento dell’importo del contratto della possibilità di subappaltare, non scherma a sufficienza il settore dei lavori pubblici dal rischio di essere contaminato o, comunque, raggiunto da aziende che invece andrebbero allontanate. E la recente interdittiva antimafia che ha colpito l’azienda che lavorava, proprio in subappalto, nella ricostruzione del ponte di Genova dimostra che non è certo il momento per abbassare la guardia. 

La scelta governativa di allentare le difese per snellire le procedure solleva, invece, preoccupazioni anche sul fronte della tutela dei lavoratori e sulla qualità risultato finale, specie ove si consideri che il decreto modifica i criteri di aggiudicazione delle gare. Per gli appalti sotto soglia si assiste, infatti, ad una vera e propria inversione di marcia: abbandonata la preferenza per il criterio basato sulla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, concepito in origine proprio per garantire la qualità delle opere e della progettazione, il decreto restituito centralità al criterio del prezzo più basso. Il provvedimento di conversione, per di più, libera la stazione appaltante da qualsiasi onere motivazionale che giustifichi la preferenza per l’uno o dell’altro criterio, collocando la scelta amministrativa nell’impenetrabile area della discrezionalità pura. 

Sempre in bilico fra regola ed eccezione, inoltre, i tecnici di maggioranza hanno escogitato una sospensione «a titolo sperimentale» di alcune norme del Codice dei contratti pubblici. A parte la curiosa specificazione della sperimentalità della sospensione nel testo del decreto (in che modo la precisazione influirebbe sul- la interpretazione della norma?), il dato è che fino al 31 dicembre 2020 viene meno l’obbligo per i Comuni di fare gare attraverso stazioni appaltanti, l'obbligo di scegliere i commissari di gara dall'albo Anac e il divieto di ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori. Fino alla fine dell’anno prossimo, inoltre, è elevato da 50 a 75 milioni il limite di importo delle gare dalla quale scatta l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

Insomma, ammesso che i cantieri possano sbloccarsi per decreto, l’idea di fondo che ha ispirato il nuovo impianto normativo sembra essere quella secondo la quale solo un sistema di regole lasche può dar fiato all’economia e far ripartire i lavori pubblici: anche a costo di creare un sottobosco opaco fatto di affidamenti diretti e subappalti diffusi in cui le imprese sane avranno sempre più difficoltà a stare sul mercato.

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