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Sindacato Nuovo, maggio 2022, pagina 12. Le novità sulle interdittive antimafia. Di Graziano Gorla, Segretario nazinale Fillea.

 

Interdittive antimafia. Le novità introdotte dal Legislatore con il Decreto Legge 152/2021, convertito in Legge 233/2021.
di Graziano Gorla | Segretario nazionale FIllea Cgil

L’interdittiva antimafia è emanata dal Prefetto ed è un provvedimento amministrativo di carattere preventivo per limitare la capacità giuridica delle società destinatarie nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare nei rapporti contrattuali ed anche di quelli riguardanti il rilascio di concessioni ed erogazioni pubbliche (D.lgs. 06/09/2011 n. 159 c.d. codice antimafia). 

Un provvedimento che è finalizzato al contrasto preventivo dei fenomeni di infiltrazione mafiosa nell’ambito dei rapporti con la PA al fine di tutelare ” l’ordine pubblico, la libera concorrenza e il buon andamento della pubblica Amministrazione, impedendo possibili infiltrazioni della criminalità organizzata all’interno del tessuto economico nazionale ” (sentenza del Consiglio di Stato n.6724/2020. All’ Interdittiva Antimafia, con la conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, (disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose) sono state apportare nuove disposizioni che modificano i precedenti articoli 47-49bis del c.d. Codice Antimafia. Vediamoli in dettaglio.

Vengono introdotti due nuovi strumenti l’istituto del Contraddittorio fin dal percorso di rilascio dell’interdittiva antimafia e quello della Prevenzione Collaborativa nel caso di una “agevolazione occasionale”.

Il contraddittorio

Il Prefetto ritenuti validi i presupposti per il rilascio dell’informazione antimafia interdittiva per dare avvio della prevenzione collaborativa ne dà tempestiva comunicazione all’impresa interessata, va ricordato che in precedenza il Prefetto comunicava direttamente, entro cinque giorni, l’adozione della misura di interdittiva antimafia. Nella comunicazione vengono elencati gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa e assegnato un termine (non superiore a venti giorni) per la presentazione di osservazioni scritte o per la richiesta di un’audizione. Il contraddittorio viene escluso in presenza di ragioni che impongano una particolare celerità al procedimento e non possono essere comunicati ai destinatari elementi informativi riservati la cui divulgazione pregiudica procedimenti amministrativi, attività processuali in corso oppure nei casi di altri accertamenti indirizzati alla prevenzione da infiltrazioni mafiose.

Durante la fase del contraddittorio tutte le modifiche societarie che dovessero realizzarsi (es. variazioni di sede, variazione degli organi di amministrazione, di nome delle società, cambiamenti negli organi sociali ed altri..) saranno valutate ai fini del rilascio dell’informazione antimafia interdittiva.

Il contraddittorio si deve concludere entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione con il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria oppure dell’informazione antimafia interdittiva ovvero ancora con l’adozione delle misure di prevenzione collaborativa.

La prevenzione collaborativa 

L’istituto è previsto dall’articolo 94-bis del Codice Antimafia e si colloca, diciamo antecedentemente rispetto alle misure interdittive classiche: essa scatta, infatti, in presenza di situazioni di agevolazione occasionale e si prevede l’adozione, in un lasso di tempo compreso tra i sei mesi e un anno, di una serie di misure (non necessariamente tutte). 

Queste misure riguardano: l’adozione ed efficace attuazione di misure organizzative atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale (cd. modelli 231); la comunicazione al gruppo interforze, entro quindici giorni dal loro compimento, degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati e ricevuti (e altri atti) di valore non inferiore a 5.000 euro (o di valore superiore stabilito dal prefetto); per le società di capitali o di persone, comunicazione al gruppo interforze di eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi; la comunicazione al gruppo interforze dei contratti di associazione in partecipazione stipulati; l’utilizzo di un conto corrente dedicato per gli atti di pagamento e riscossione e per i finanziamenti di cui sopra; l’ eventuale nomina da parte del Prefetto di uno o più esperti, (al massimo tre), con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa.

Infine, nel caso sia disposto dal tribunale il controllo giudiziario dell’impresa (ai sensi dell’articolo 34-bis del Codice Antimafia) è prevista la cessazione dell’applicazione delle misure della prevenzione collaborativa. Se al termine del percorso previsto, si accerta il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, il Prefetto rilascia l’informazione antimafia liberatoria. In ogni caso, le misure adottate possono essere in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l’adozione dell’informativa antimafia interdittiva (art. 94-bis, comma 2-bis del Codice Antimafia).

Dovremo quindi attendere le prime applicazioni per vederne l’effettiva portata ed efficacia delle nuove norme, intanto bene conoscere anche attraverso momenti specifici di formazione che il dipartimento legalità e politiche del territorio sta attuando.

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